26 Ottobre 2021 Giudiziaria

FRANCANTONIO GENOVESE: “La condanna va eseguita subito pure per il ‘giudicato parziale’”

di Antonio Esposito - La Corte di Cassazione ha confermato la condanna di anni 6 e mesi 8 di reclusione all’ex parlamentare Francantonio Genovese con sentenza della Corte di Appello di Messina per i reati di tentata estorsione, associazione a delinquere in relazione allo scandalo dei fondi per la formazione professionale e frode fiscale. Con la medesima decisione la Cassazione ha, sul ricorso del pg di Messina, annullata la sentenza in questione nella parte in cui aveva assolto Genovese dal delitto di riciclaggio, rinviando alla corte di Appello di Reggio Calabria per un nuovo giudizio in ordine a tale reato.

Si è in presenza di quella ipotesi che viene, in senso tecnico, definita 'giudicato parziale' o ' giudicato a formazione progressiva' che, a norma dell'art. 624 c.p.p. si verifica quando l'annullamento non è pronunciato per tutte le disposizioni della sentenza sicché questa ha autorità di cosa giudicata (ed è, quindi, eseguibile) nelle parti che non hanno connessione essenziale con la parte annullata, come nel caso di specie, ove non vi è nessuna necessaria interdipendenza logico-giuridica tra il diritto di riciclaggio (per cui vi è stato l'annullamento) e gli altri reati per i quali vi è una condanna. Sulla base di tale principio la parte della sentenza che ha confermato, in via definitiva il giudizio di responsabilità e la pena inflitta in appello (6 anni e 8 mesi) doveva essere eseguita. Senonchè, la Procura Generale di Reggio Calabria ha ritenuto che per l'esecuzione della pena fosse necessario attendere la definizione del processo di rinvio presso la Corte di Appello e dell'eventuale giudizio di Cassazione.

La Procura Generale ha fatto sicuramente riferimento a una recente sentenza delle Ss. Uu. della Cassazione (n° 3423/2021) che, con motivazione prolissa e alquanto contorta, ha travolto quell'orientamento giurisprudenziale della Corte secondo cui "la formazione del giudicato parziale per essere la decisione di condanna divenuta irrevocabile in relazione all'affermazione di responsabilità per uno o per alcuni dei reati contestati con indicazione della pena che il condannato deve comunque espiare impone che la condanna sia messa in esecuzione, a nulla rilevando l'annullamento con rinvio per gli altri autonomi capi" (Cass. n° 25392/2012; 15949/2013; 43824/2018). Principio esatto perchè, sulla base del principio di formazione progressiva del giudicato, la sentenza di condanna deve essere posta immediatamente in esecuzione quando essa sia irrevocabile in relazione all'affermazione di responsabilità dell'imputato per alcune delle fattispecie contestate e contenga già le indicazioni della pena da applicare per le stesse, anche se la sentenza abbia disposto l'annullamento con rinvio per altre ipotesi di reato.

E, si badi bene, nel caso in esame, non vi è stato l'annullamento con rinvio per alcune delle ipotesi di reato per le quali l'imputato era stato condannato in appello (e divenute oramai incontestabili), bensì l'annullamento dell'assoluzione per il delitto di riciclaggio, il che significa che la posizione processuale di Genovese nel giudizio di rinvio non è suscettibile di miglioramento perchè, se assolto, resta ferma la pena già inflitta (6 anni e 8 mesi); se condannato, dovrà scontare una ulteriore pena inflittagli per il riciclaggio che potrà essere rimodulata, a beneficio del condannato, dal giudice dell'esecuzione mediante l'Istituto della continuazione - (ove sia stato accertato il medesimo disegno criminoso tra tutti i reati) - che ben può essere applicato in executivis addirittura tra i reati oggetto di sentenze diverse.

CHI E': Antonio Esposito, classe 1940, è un ex giudice di Cassazione (in pensione dal 2015), di cui è stato presidente della Seconda Sezione. Il primo agosto del 2013 ha enunciato la sentenza del processo Mediaset di Silvio Berlusconi (condanna a 4 anni di reclusione).