26 Gennaio 2022 Giudiziaria

Milazzo tra mafia, politica e affari. L’avvocato di Carmelo Mastroeni: Mai condannato per mafia. La nostra replica: Nessun intento diffamatorio, ma oggettivo uso delle fonti

L’AVVOCATO DEL SIG. CARMELO MASTROENI PRECISA: “MAI STATO CONDANNATO PER MAFIA”. LA NOSTRA REPLICA: “NESSUN INTENTO DIFFAMATORIO MA OGGETTIVO USO DELLE FONTI”.

L’avvocato Corrado Correnti, in nome e per conto del sig. Carmelo Mastroeni, in relazione all’articolo pubblicato da Stampalibera.it il 20 dicembre 2021 dal titolo “L’Inchiesta. Milazzo tra mafia, politica e affari. Il caso Santino Napoli” a firma di Antonio Mazzeo, con nota inviata alla redazione fa presente che “al di là delle altre gratuite affermazioni, l’autore scrive e afferma testualmente “Per la cronaca, gli stretti contatti di Santino Napoli con i mafiosi barcellonesi Salvatore “Sem” Di Salvo e Carmelo Mastroeni sono stati accertati nel corso dell’indagine Omega su mafia e appalti nella provincia di Messina”.

L’articolo e le apodittiche affermazioni – prosegue l’avvocato Correnti – risultano essere gravemente diffamatori in danno del mio assistito, laddove accusano infondatamente e incautamente il Mastroeni Carmelo di essere mafioso”.

Invero il mio assistito non ha mai riportato alcuna condanna per mafia, per palesemente illegittima ed arbitraria e, comunque, chiaramente diffamatoria, appare la pubblicazione di articoli sulla pagina locale, con la precisa accusa di “mafioso”, specie se associata ad altre persone”.

Senza recesso e pregiudizio per l’eventuale azione penale, con la presente chiedo la rettifica, ai sensi della legge 47/48 (nel senso che il Mastroeni non ha mai riportato alcuna condanna per mafia) ed il risarcimento di tutti i danni subiti e subendi…”.

Preso atto della nota-diffida dell’Avv. Correnti che pubblichiamo, il direttore del quotidiano on line stampalibera.it e l’autore dell’articolo Antonio Mazzeo danno atto non risultare agli atti condanne per mafia a carico del sig. Carmelo Mastroeni.  Altresì si assicura che MAI è stata intenzione né diffamare né causare alcun danno all’immagine dello stesso. Si precisa tuttavia che l’espressione riportata dall’autore (che non ha affermato che il sig. Carmelo Mastroeni abbia riportato condanne per mafia) riproduce integralmente quanto compare in alcuni atti e procedimenti giudiziari.

Nello specifico si precisa che nella Richiesta per l’applicazione di misure cautelari Procedimento Penale n. 8319/10 della Direzione Distrettuale Antimafia – Procura della Repubblica del Tribunale di Messina (cosiddetta Operazione Gotha 3) a pag. 504, descrivendo la figura di Santino Napoli, i magistrati riportano testualmente che il suddetto Napoli “fra i vari controlli risulta essere stato controllato, il 03/02/1998, unitamente al pregiudicato mafioso Mastroeni Carmelo, emerso nel corso dell’indagine “Omega”.

Nella stessa Richiesta e sempre a pag. 504, si aggiunge che – sempre testualmente – “Dall’indagine “OMEGA”, non a caso, emergevano importanti contatti proprio fra il noto esponente mafioso barcellonese DI SALVO Salvatore, il suo sodale MASTROENI Carmelo e NAPOLI Santo. Infatti, nell’ambito dell’attività tecnica svolta sulle utenze del DI SALVO, veniva censurata una conversazione fra costui e MASTROENI Carmelo, durante la quale i due concordavano di recarsi a Milazzo, dove era stato già fissato un appuntamento per la mattina successiva con una persona in quel momento non identificata, chiamata “professore”. Veniva predisposto da parte del R.O.S. C.C. un servizio di O.C.P., che permetteva di documentare come il DI SALVO ed il MASTROENI avessero incontrato un soggetto riconosciuto dal personale operante proprio in NAPOLI Santo.

Nell’Ordinanza di applicazione di misure cautelari del procedimento n. 8319/10 della Direzione distrettuale antimafia di Messina denominato “Gotha”, emessa dal Gip presso il Tribunale di Messina, relativamente al Sig. Mastroeni si riporta quanto segue: “Bisognano Carmelo ha descritto Mastroeni Carmelo quale soggetto pienamente inserito “a tutti gli effetti” nel gruppo dei barcellonesi, nonché socio di fatto d Salvatore Di Salvo  (…) Tale organicità, a dire di Bisognano, aveva consentito al Mastroeni di ottenere l’indebita aggiudicazione di numerosi appalti, con ritorno economico per l’intero sodalizio, che beneficiava di una parte dei proventi così ottenuti dall’imprenditore (…)  Le relazioni affaristiche dell’indagato con Salvatore Di Salvo sono state evidenziate anche da Teresa Truscello, la quale ha parlato degli incontri che Bisognano aveva con “Sem” all’interno dell’ufficio del Mastroeni; quest’ultimo, in alcune circostanze, si era prestato a fungere da prestanome per lavori eseguiti dall’odierno collaboratore (…) Analoghe indicazioni hanno dato agli inquirenti Alfio Giuseppe Castro e Santo Gullo. Le intercettazioni telefoniche ed ambientali effettuate nel proc. cd Omega confermano pienamente la promiscuità di interessi imprenditoriali ed il rapporto societario (di fatto) esistente tra Di Salvo e Mastroeni.

Ciò detto in punto di gravità indiziaria, deve tuttavia rilevarsi che tutti i fatti emersi nell’ambito del presente procedimento sono antecedenti alla carcerazione subita  dal Mastroeni nel procedimento Omega.  I collaboratori non danno atto di condotte successive che consentano di estendere la contestazione associativa oltre l’anno 2003, (…) Le concordanti propalazioni dei collaboratori, in altre parole – surrogando la valenza indiziaria delle intercettazioni inutilizzabili – si limitano a confermare ildato che già l’indagine Omega aveva appurato, ovvero il contributo fornito da Mastroeni all’associazione mafiosa, grazie al fattivo rapporto di collaborazione imprenditoriale avviato con i boss Di Salvo…”.

Alle relazioni tra Santino Napoli, Carmelo Mastroeni e Salvatore “Sem” Di Salvo è dedicato un ampio capitolo dell’Ordinanza di applicazione di misure cautelari (Proc. pen. n. 2884/16) del Gip presso il Tribunale di Messina emessa – tra gli altri – nei confronti di Santino Napoli (cosiddetta “operazione Gotha VII”).

Risulta altresì che con provvedimento n. 59/05 il Tribunale di Messina – prima sezione penale, misure di prevenzione di pubblica sicurezza, “visti gli artt. 1 e seguenti della legge n. 575 del 1965 (Disposizioni contro le organizzazioni criminali di tipo mafioso, anche straniere) ha ordinato il sequestro dei beni nella disponibilità diretta o indiretta di Mastroeni Carmelo, in particolare della società edile “Sud Edil Scavi 1 di Mastroeni Carmelo” (comprensiva di beni aziendali ed ogni altro bene o diritto ad essa spettante). La Questura di Messina, ha comunicato che con decreto n. 59/05 Rgmp emesso e depositato il successivo 08/08 che il Tribunale sezione penale misure di prevenzione di Messina “ha applicato al nominativo in oggetto la misura di prevenzione della sorveglianza speciale di Pubblica Sicurezza con obbligo di soggiorno nel Comune di Merì per la durata di anni tre ai sensi degli artt. 1 e segg. della legge 575/65, disponendo nel contempo la confisca di taluni beni precedentemente sottoposti a sequestro.

Infine segnaliamo che anche il Gip presso il Tribunale di Messina nella sentenza del giudizio abbreviato del 3 aprile 2019 (proc. n. 5660/19) nei confronti di Antonino Antonuccio + 29, scaturito dalla cosiddetta Operazione Gotha 7, scrive relativamente al Sodalizio mafioso dei barcellonesi. Evoluzione negli anni che “L’esistenza di un’associazione mafiosa denominata clan dei barcellonesi è un fatto accertato e consolidato da diverse indagini e processi penali che si sono svolti negli anni” e che “già nel 1993, con l’indagine cd. Longano, il R.O.S. dei Carabinieri di Messina documentava l’esistenza  di uno stabile rapporto  tra personaggi di spessore criminale  del barcellonese (quali Gullotti Giuseppe, Barresi Eugenio, Rao Giovanni, Tramontana  Domenico, Giambò  Carmelo, Salvo Aurelio, Di Salvo Salvatore, Mastroeni Carmelo,  Ofria Salvatore, Ofria Domenico) ed il clan mafioso Santapaola, tanto che il Di Salvo e Salvo, con sentenza emessa dal Tribunale di Barcellona P.G. il 7 giugno 2007 erano condannati proprio per aver favorito la latitanza  di Benedetto Santapaola”.

Ribadendo l’inesistenza di qualsivoglia intento diffamatorio nei confronti del sig. Carmelo Mastroeni, quanto sopra riportato conferma ancora una volta il corretto ed oggettivo uso delle fonti che caratterizza il lavoro d’inchiesta della nostra testata e dei suoi collaboratori. I riferimenti fatti al sig. Mastroeni nell’articolo sul caso di Santino Napoli sono stati dovuti proprio in relazione a quanto risulta nei provvedimenti giudiziari sui legami fra lo stesso Santino Napoli e il sig. Mastroeni, e non certo a gratuiti e immotivati attacchi personali.