19 Ottobre 2022 Attualità

Rimorchio nello Stretto: Caronte & Tourist sconfitta anche in secondo grado

L’ultima battaglia della guerra pluriennale ingaggiata da Caronte&Tourist per smantellare l’attuale assetto dell’organizzazione del servizio di rimorchio portuale in Sicilia e non solo si è risolta come le precedenti.

Pubblicando due sentenze risalenti a luglio, il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana (il secondo grado della giustizia amministrativa nell’isola) ha infatti confermato la correttezza di quanto sancito dai colleghi del Tar di Catania nei mesi scorsi. Vale a dire la piena legittimità dell’operato della Capitaneria di Porto – Autorità Marittima dello Stretto di Messina nell’adozione, fra 2017 e 2021, di una serie di ordinanze di adeguamento tariffario.

In un caso Caronte contestava la fissazione di uno scaglione tariffario a suo dire troppo ampio (fra 500 e 25.000 tonnellate di stazza lorda) e la previsione di non imputare alle imbarcazioni da diporto i costi della tariffa di prontezza operativa. Ma, spiegano i giudici “L’interesse non sussiste perché le ordinanze impugnate, per quanto attiene alla struttura tariffaria, sono meramente confermative dell’ordinanza del 2003 e delle successive, inoppugnabili, mentre presenterebbero elementi di novità solo con riferimento all’adeguamento tariffario, non contestato. In altri termini, le doglianze ritenute di più elevato spessore non riguardano gli elementi di novità, vale a dire le variazioni tariffarie disposte dalle ordinanze in contestazione, che costituiscono il vero e unico contenuto provvedimentale delle stesse”. Cassata anche la doglianza riguardo il presunto mancato coinvolgimento nel processo di revisione tariffaria (“perché le associazioni di categoria hanno avuto modo di partecipare”), il ricorso è stato quindi ritenuto inammissibile e respinto.

Sorte analoga per il secondo appello. In questo caso nel mirino di Caronte era finito l’aumento del 6,82% della tariffa di prontezza operativa. Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, richiamando la circolare ministeriale che nel 2003 stabilì la modalità di calcolo, ha però eccepito che “l’adeguamento tariffario, in presenza del detto atto presupposto, costituisce un atto sostanzialmente vincolato quanto all’applicazione della formula matematica per procedere all’aggiornamento. Insomma, l’ordinanza in contestazione ha applicato un meccanismo previsto da atti precedenti che non sono stati oggetto di contestazione”. Respinto quindi anche il secondo appello.

A fini giurisprudenziali da rilevare come in entrambe le sentenze il Cgar abbia condotto analoga dissertazione per stabilire come il servizio di rimorchio debba inquadrarsi, più che come concessione, come appalto, dal momento che il rapporto fra concedente e concessionario sarebbe “finalizzato ad escludere la sussistenza di un rischio economico operativo a carico dell’esercente il servizio”: infatti, scrivono i giudici, “l’ammontare delle tariffe per le varie fasce di tonnellaggio è calcolato allo scopo di assicurare la copertura dei costi di servizio”.