30 Novembre 2022 Giudiziaria

Messina: gli sequestrano 2 slot irregolari, 15 anni dopo il giudizio d’appello. Come barista era tenuto a conoscere la normativa di riferimento

L’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli nel 2007 sequestra in un bar di Messina due apparecchi da gioco ritenuti irregolari. Nello specifico presentano rulli e combinazioni tipiche delle slot, ma non sono collegati in rete e non hanno titoli autorizzatori specifici. Dopo ben 15 anni il barista torna in tribunale, dopo un primo giudizio a lui sfavorevole, per il giudizio d’appello sostenendo di non aver manomesso gli apparecchi e che li stessi erano regolarmente detenuti, e dotati di titoli autorizzatori rilasciati dall’Amministrazione nel 2003.

Per questi motivi l’esercente, al fine di ottenere una riduzione della sanzione comminatagli, invoca il principio di buona fede.

In quanto titolare di un esercizio commerciale nel quale erano istallati gli apparecchi oggetto di causa– ha stabilito la sentenza della Corte d’Appello della città siciliana- avrebbe dovuto diligentemente uniformarsi alla normativa di settore, anche con riferimento alle innovazioni introdotte, in
merito, dal decreto interministeriale dell’8.11.2005.

I nulla osta in questione, difatti, in quanto entrambi rilasciati in data 23.05.2003, risultavano decaduti ai sensi e per gli effetti dell’art. 9 del decreto interministeriale 8.11.2005. Norma che, al secondo comma, statuisce: Gli apparecchi per i quali sono stati rilasciati nulla osta antecedentemente all’entrata in vigore del presente decreto devono, entro 6 mesi dalla sua adozione, conformarsi alle regole ed alle procedure del presente provvedimento; e, ulteriormente, al terzo comma: Per gli apparecchi , entro lo stesso termine di 6 mesi, decadono i relativi nulla osta di distribuzione e di messa in esercizio.

L’avvenuto rilascio dei nulla osta non può configurarsi infatti come elemento positivo idoneo a ingenerare nell’autore della violazione il convincimento della liceità della condotta.

In definitiva spettava proprio al barista di provvedere a regolarizzare gli apparecchi entro il termine previsto, non potendosene neanche sostenere un’esenzione dalla responsabilità per carenza di dolo o colpa. Il barista, insomma, per il giudice della Prima Sezione Civile della Corte d’Appello di Messina, non era in buona fede. In quanto titolare di un esercizio commerciale nel quale erano istallati gli apparecchi, avrebbe dovuto diligentemente uniformarsi alla normativa di settore, anche con riferimento alle innovazioni introdotte.