7 Ottobre 2025 Cronaca di Messina e Provincia

INCONTRO DI CALCIO DEL 9 FEBBRAIO 2025: ASD CITTÀ DI GALATI – ASCD NUOVA RINASCITA. IL QUESTORE DI MESSINA ADOTTA 7 D.A.SPO.

Sono sette i provvedimenti di Divieto di accesso alle manifestazioni sportive adottati dal Questore di Messina Annino Gargano, quale Autorità provinciale di Pubblica Sicurezza, a seguito dei gravi fatti accaduti lo scorso 9 febbraio in occasione dell’incontro di calcio ASD Città di Galati – ASCD Nuova Rinascita, presso lo Stadio Comunale Parafioriti Ducezio di Galati Mamertino.

I D.A.Spo. sono stati emessi all’esito di una approfondita istruttoria della Divisione Anticrimine della Questura basata sulla ricostruzione dei fatti operata dai Carabinieri della Stazione di Galati Mamertino, impegnati nel servizio di ordine pubblico. Secondo quanto ricostruito, al termine della gara, conclusasi con la vittoria della squadra ospite con il punteggio di 0-1, si è scatenatauna violenta rissa tra diversi giocatori di entrambe le squadre e persino tra giocatori della stessa squadra. Gli scontri, iniziati all’interno del terreno di gioco e protrattisi negli spogliatoi con il coinvolgimento di un dirigente dell’ASD Città di Galati, non hanno fortunatamente interessato la tifoseria presente, invitata dalle Forze dell’Ordine ad allontanarsi.

Nell’immediatezza, i protagonisti della rissa sono stati identificati e deferiti all’Autorità Giudiziaria. I giocatori e i dirigenti coinvolti nel grave episodio sono stati, altresì, interessati da provvedimenti di squalifica e inibizione del Giudice Sportivo.

Successivamente, alla luce dei fatti occorsi e valutata la pericolosità sociale dei protagonisti della vicenda, a seguito dinulla osta da parte dell’Autorità Giudiziaria, sono stati adottati dal Questore di Messina i D.A.Spo. a carico di cinque giocatori, di un dirigente della compagine ASD Città di Galati e di un giocatore della squadra ASCD Nuova Rinascita.

Per il periodo di un anno, non potranno accedere ai luoghi ove si svolgono manifestazioni sportive in cui siano impegnate le rispettive squadre di calcio ed altri club professionisti odilettanti. Il divieto, in particolare, è esteso a tutti gli eventi calcistici, compresi gli incontri amichevoli, a decorrere da tre ore prima e sino a tre ore dopo le predette manifestazioni.