Ponte, ecco perché la Corte dei Conti ha bloccato la convenzione tra Ministero e Stretto
Il decreto del ministero dei Trasporti relativo al terzo atto aggiuntivo della convenzione tra Mit e società Stretto di Messina per la realizzazione del Ponte risulta incompatibile con le regole europee sulla modifica dei contratti in corso di validità.
E' quanto si legge nelle motivazioni, depositate oggi, della sentenza con cui lo scorso 17 novembre la sezione centrale di controllo di legittimità della Corte aveva bocciato il decreto ministeriale. La magistratura contabile infatti parla di "perplessità" sollevate in riferimento all'articolo 72 della direttiva 2014/24/Ue spiegando che, per usufruire "della facoltà di evitare lo svolgimento di una nuova gara e di far rivivere un contratto risalente a diversi anni prima", l'amministrazione "è onerata della prova di aver pienamente e rigorosamente rispettato tutte le prescrizioni imposte dal d.l. n. 35/2023 nella parte in cui richiama l’art. 72 della direttiva 2014/24/UE, tenuto conto anche delle variazioni e modifiche degli stessi criteri di indicizzazione intervenute nel tempo con precedenti atti aggiuntivi".
In questo caso invece "la valutazione degli aggiornamenti progettuali in misura pari a euro 787.380.000,00, in quanto frutto di un’attività di mera stima, rende possibile il rischio di ulteriori variazioni incrementali, incidenti – in disparte i problemi di reperimento di nuove coperture – sul superamento della soglia del 50 per cento delle variazioni ammissibili, anche in considerazione dei dati offerti dalla stessa Amministrazione". Poiché le parti contraenti "già oggi conoscono quali sono le modifiche progettuali necessarie, il rimandare il relativo computo ad un momento futuro, con conseguente separazione dei valori delle due modifiche, appare un comportamento non conforme al citato art. 72, perché ne comporterebbe l’aggiramento, realizzando così il comportamento espressamente precluso dalla norma". In conclusione "può ritenersi che l’Amministrazione non abbia fornito una prova certa e rigorosa dell’avvenuto rispetto del contenimento dell’aumento di prezzo entro il limite del 50 per cento del valore del contratto iniziale".
Fonte: La Presse