La nota dell’avv. Fabio Repici: Il comunicato stampa del Procuratore di Caltanissetta è corpo di reato
Si tratta di rivelazione di segreto d'ufficio
Di Fabio Repici - Quando l'ho letto ho creduto di avere le traveggole. Non mi pareva possibile che quel che leggevo fosse vero. Mi sembrava fuori perfino dal pensabile, quel che risultava nero su bianco sul comunicato stampa che, il 24 aprile 2026, il Procuratore della Repubblica di Caltanissetta Salvatore De Luca, proprio nel suo ruolo istituzionale, aveva rivolto ai cittadini attraverso gli organi di informazione, fissandone così l'oggetto: «Comunicato stampa – Ricorso per abnormità. Sentenza Cassazione».
Ma non era per il tono di quel comunicato stampa, vittimistico e rivendicatorio manco fosse stato redatto dal ghost writer di Giorgia Meloni («Certamente continueremo a fare il nostro dovere qualunque sia il prezzo da pagare»).
E nemmeno per la sintassi zoppicante e la punteggiatura buttata lì a caso.
Tanto meno perché con quelle righe De Luca, pur dopo che la Corte di cassazione aveva dichiarato inammissibile il suo ricorso per abnormità contro l'ordinanza della Gip Luparello, si faceva giudice della Cassazione («l'abnormità dell'atto è questione particolarmente complessa in fatto ed in diritto») e della Gip Luparello («si tratta di un'ipotesi … frutto di un fraintendimento, per mancanza di adeguate informazioni da parte del G.I.P. Luparello»), condannandole entrambe.
No, quelli sono solo dettagli irrilevanti, peraltro coerenti con l'imbarazzante esibizione del Procuratore De Luca davanti alla Commissione antimafia fra i sorrisi di gaudio degli esponenti della maggioranza neofascista.
Il motivo è un altro. In mezzo alle righe di quel comunicato stampa si annida un reato di evidenza documentale, che rende quell'editto esattamente corpo di reato.
Infatti, in conclusione, fra il lusco e il brusco, al Procuratore De Luca, nell'incontinenza dichiarativa, la penna (o le dita sulla tastiera) è partita irrefrenabile: «giova evidenziare che si è già provveduto a richiedere al GIP proroga dell'iniziale termine concesso di mesi quattro onde svolgere tutti gli accertamenti disposti».
Ora, poche cose sono certe nel codice di procedura penale. Ma sulla riservatezza che esclude le comunicazioni nei procedimenti per gravi reati nessuno, fino all'esternazione di De Luca, ha mai avuto dubbi.
Art. 406 comma 3 cpp: «La richiesta di proroga [del termine delle indagini preliminari] è notificata, a cura del giudice, con l'avviso della facoltà di presentare memorie entro cinque giorni dalla notificazione».
Art. 406 comma 5-bis cpp: «Le disposizioni dei commi 3, 4 e 5 non si applicano se si procede per taluno dei delitti indicati nell'articolo 51 comma 3-bis e nell'articolo 407 comma 2, lettera a), numeri 4, 7-bis e 7-ter)».
Art. 407 comma 2 lettera a) n. 4: «delitti commessi per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordinamento costituzionale per i quali la legge stabilisce la pena della reclusione non inferiore nel minimo a cinque anni o nel massimo a dieci anni».
Il procedimento penale del quale ha concionato con il suo comunicato stampa il Procuratore di Caltanissetta, riguarda, come si legge nella richiesta di archiviazione (rigettata dalla gip Luparello) sottoscritta anche dallo stesso De Luca, il «delitto di cui agli artt. 61 n. 6 e 10, 81 cpv, 110-112 422 c.p. art. 1 legge 15/80».
Tradotto: strage aggravata dall'essere stata commessa in stato di latitanza, contro pubblici ufficiali a causa dell'adempimento delle loro funzioni, dal numero dei concorrenti e dalla finalità di terrorismo e di eversione dell'ordinamento costituzionale. La pena prevista dall'ordinamento, senza possibilità alternative, è l'ergastolo.
Il Procuratore De Luca, dunque, ha comunicato all'intera nazione ciò che non poteva essere comunicato nemmeno alle parti del procedimento. Si chiama rivelazione di segreto d'ufficio.
C'è da aspettarsi che il Procuratore della Repubblica di Catania disponga il sequestro del corpo di reato, cioè del comunicato stampa del Procuratore De Luca, e lo incrimini immantinente.
E che il Consiglio superiore della magistratura valuti se Salvatore De Luca possa rimanere un giorno in più a guidare la Procura della Repubblica che deve occuparsi di delitti così gravi da aver messo a rischio oltre trent'anni fa la tenuta della democrazia.
Il comunicato stampa del procuratore Salvatore De Luca.
PROCURA DELLA REPUBBLICA
presso il Tribunale di Caltanissetta
Direzione Distrettuale Antimafia
Oggetto: Comunicato stampa - Ricorso per abnormità. Sentenza Cassazione.
L’interesse mediatico suscitato dal dispositivo della sentenza della Corte di Cassazione, che in data 22.4.2026 ha dichiarato inammissibile il ricorso avanzato da questo Ufficio avverso il provvedimento del G.I.P. Graziella Luparello, con il quale si dispongono ulteriori indagini nell’ambito di un procedimento a carico di ignoti per la strage di via D’Amelio, rende particolarmente opportuno fornire alcuni chiarimenti per assicurare una più completa informazione. E’ totalmente destituita di fondamento l’affermazione che così sono state imposte nuove indagini sulla c.d. pista nera alla Procura di Caltanissetta, che non voleva svolgere ulteriori accertamenti sul filone d’indagini suindicato. Questo Procuratore ha escluso, dinanzi alla Commissione Antimafia, la rilevanza solamente del filone di indagine riguardante il concorso nella strage di Capaci di Stefano Delle Chiaie, fondato sulle dichiarazioni di Romeo Maria e su asserite (giuridicamente inutilizzabili) dichiarazioni rese da Lo Cicero Alberto (collaboratore di giustizia) nel corso di colloquio investigativo, trasmettendo al predetto organo e mettendo a disposizione dei suoi componenti copia integrale degli atti di indagine (ostensibili) svolti nei procedimenti penali attinenti. Su tale filone di indagine si è già espresso in modo categorico altro G.I.P. dell’ufficio di Caltanissetta nell’ambito del relativo decreto di archiviazione. La stessa G.I.P. Luparello, che aveva a disposizione tale decreto di archiviazione, non ha disposto nuovi accertamenti sul filone Delle Chiaie, fatta eccezione per una ipotesi di falso materiale eventualmente consumato nel 1992 da parte di magistrato allora sostituto presso la Procura di Palermo (per verificare se una nota di trasmissione atti fosse stata firmata da un magistrato al posto di un altro). Si tratta di un’ipotesi, che, secondo le valutazioni di quest’Ufficio, palesemente non sussistite, perché frutto di un fraintendimento, per mancanza di adeguate informazioni da parte del G.I.P. Luparello, accertamento già ritenuto irrilevante da altro Giudice che, per l’appunto, ha disposto l’archiviazione, che, in ogni caso, non fornirebbe alcun elemento individualizzante a carico di Stefano Delle Chiaie e/o sulla attendibilità di Romeo Maria e Lo Cicero Alberto.
Tutt’altra questione è la c.d. pista nera da un punto di vista generale.
Ho già più volte riferito dinanzi alla Commissione Antimafia che sono in corso indagini su altri filoni, tra i quali proprio la pista nera, e tale affermazione è presente, ovviamente in forma scritta, nella richiesta di archiviazione nel procedimento per le stragi del 1992 a carico di ignoti, riguardante il filone mafia e appalti, a firma di tutti i magistrati del gruppo di lavoro di questo Ufficio. Si tratta per altro di dichiarazioni e di richiesta di archiviazione ormai a disposizione di tutti, antecedenti alla sentenza della Corte di Cassazione.
L’unica differenza tra i due filoni, rispettivamente mafia appalti e pista nera è che in relazione al primo (mafia e appalti) già ritenuto fondato da più sentenze irrevocabili (Capaci bis, Borsellino ter e quater), quest’Ufficio, per la prima volta in più di trent’anni, ha svolto approfondite indagini (e tale affermazione, allo stato, non ci risulta smentita da alcuno), individuando concreti e gravi elementi (secondo le nostre valutazioni) a sostegno di tale concausa delle stragi, che qui si ribadisce, non può essere sminuita a robetta di poco conto. Detta concausa è perfettamente compatibile con un concorso nelle stragi di soggetti estranei a cosa nostra; concorso da me personalmente sostenuto nella requisitoria del processo c.d. depistaggio e ritenuto dalla relativa sentenza di appello. Pertanto chi afferma che questo Ufficio non vuole fare accertamenti sulla pista nera o non si è adeguatamente informato sulla vicenda o mente sapendo di mentire.
Rimaniamo in attesa della motivazione della Corte di Cassazione, aggiungendo che l’abnormità dell’atto è questione particolarmente complessa in fatto ed in diritto e che i punti sottoposti da questo Ufficio all’attenzione della Suprema Corte riguardavano soprattutto: la duplice competenza di due GIP dello stesso Ufficio sullo stesso fatto ascritto allo stesso indagato (Bellini Paolo), la lesione del diritto di difesa (che non riguarda il solo Bellini, ma tutte le altre persone in futuro indagate, perché ovviamente la Corte esprime generali principi di diritto) e, da un punto di vista pratico, l’utilizzabilità di alcuni degli accertamenti disposti dalla GIP Luparello per scadenza dei termini per le indagini preliminari (che secondo questo Ufficio potrebbe essere superata, sempre per motivi tecnico giuridici) solo da un provvedimento del G.I.P. innanzi a cui è incardinato il procedimento a carico di Paolo Bellini. L’Ufficio ribadisce, sempre da un punto di vista pratico, che la mancata archiviazione del procedimento a carico di ignoti, iscritto nel 2017, di cui aveva già chiesto l’archiviazione l’allora Procuratore facente funzioni Gabriele Paci, costituisce un potenziale nocumento per le indagini, perché il relativo materiale probatorio è periodicamente a disposizione delle parti, con la conseguente necessità di aprire nuovi procedimenti, per esempio, a seguito di atto di impulso della Procura Nazionale Antimafia ed Antiterrorismo, per mantenere il segreto delle indagini.
Aggiungo che una parte degli accertamenti richiesti dalla GIP Luparello, soprattutto quelli a carico di Bellini Paolo, sono già stati svolti nell’ambito del procedimento a carico di quest’ultimo, nella disponibilità del G.I.P. titolare del procedimento; altra parte è impossibile (ad esempio per la morte, già da tempo verificatasi, di persona da assumere a sommarie informazioni); mentre in relazione all’ultima parte questo Ufficio ha delegato indagini ancor prima della decisione della Corte, ed anche delle conclusioni della Procura Generale presso la Cassazione). In proposito giova evidenziare che si è già provveduto a richiedere al GIP proroga dell’iniziale termine concesso di mesi quattro onde svolgere tutti gli accertamenti disposti. Ribadisco, infine, che il gruppo di lavoro che io coordino, è orgoglioso di avere svolto attività che per oltre trent’anni nessuno aveva svolto, ritenendo di offrire al Giudice competente ed a tutta la società concreti elementi su “scomodi” avvenimenti sui quali, ovviamente, ciascuno trarrà le sue conclusioni. Certamente continueremo a fare il nostro dovere qualunque sia il prezzo da pagare.