12 Ottobre 2026 Politica e Sindacato

“Sud chiama Nord non doveva raccogliere le firme”, ecco perché il Tar ha bocciato il primo ricorso elettorale su Barcellona. Sono state rese rese note stamattina le motivazioni

Il Tribunale amministrativo regionale per la Sicilia, sezione staccata di Catania, ha respinto in parte e dichiarato inammissibili per altri profili i ricorsi presentati contro il risultato delle elezioni amministrative di Barcellona Pozzo di Gotto del 24 e 25 maggio 2026. La sentenza, pubblicata oggi, conferma quindi la proclamazione di Melangela Scolaro alla carica di sindaca, al centro di un contenzioso che ha riguardato soprattutto l’ammissione delle liste collegate e la regolarità delle operazioni di scrutinio. La pronuncia riguarda il ricorso presentato dal candidato sindaco Nicola Maria Barbera e da Tindaro Grasso, candidato al Consiglio comunale nella lista “Fuori dal Coro”.

Il nodo delle firme per le liste

Uno dei punti centrali della controversia era l’ammissione di tre liste collegate a Scolaro senza la raccolta delle sottoscrizioni degli elettori. I ricorrenti contestavano l’interpretazione dell’articolo 7, comma 3, della legge regionale siciliana n. 7 del 1992, sostenendo che l’esenzione prevista per i partiti e i gruppi politici rappresentati all’Assemblea regionale siciliana non potesse essere estesa a più liste nella stessa competizione elettorale. Il Tar ha respinto questa tesi. Secondo i giudici, la disposizione regionale non stabilisce un limite numerico alle liste che possono beneficiare dell’esenzione, purché siano riconducibili alla forza politica in possesso dei requisiti previsti dalla legge e sussistano le condizioni richieste per l’utilizzo del contrassegno. La norma, secondo l’interpretazione accolta dal Collegio, collega il beneficio allo status del partito o del gruppo politico, senza imporre la presentazione di una sola lista esentata per ciascuna formazione. Respinta anche la contestazione relativa alle modifiche grafiche apportate ai contrassegni elettorali. Per il Tar, gli interventi effettuati per regolarizzare i simboli non hanno dimostrato di aver modificato sostanzialmente l’identità delle liste o la composizione delle candidature. Non era quindi necessario rinnovare automaticamente le dichiarazioni di accettazione dei candidati.

Il risultato elettorale e la richiesta di ballottaggio

Alle elezioni di maggio, Melangela Scolaro era stata proclamata sindaca con 9.676 voti, pari al 40,45% dei suffragi. Il secondo classificato, Nicola Maria Barbera, aveva ottenuto 9.528 voti, pari al 39,83%. La differenza tra i due candidati era stata di 148 voti, mentre la soglia del 40% necessaria per l’elezione al primo turno era stata superata da Scolaro per 104 voti. I ricorrenti avevano chiesto di sottrarre i voti delle liste contestate e di correggere diverse presunte irregolarità nello scrutinio, con l’obiettivo di ottenere la proclamazione di Barbera, l’indizione del ballottaggio o, in subordine, l’annullamento delle elezioni. Il Tribunale ha escluso che le contestazioni potessero determinare le conseguenze richieste. Una volta riconosciuta la legittimità dell’ammissione delle liste, è venuto meno il presupposto principale delle censure legate al cosiddetto trascinamento dei voti. Le ulteriori contestazioni sullo scrutinio non hanno fornito elementi sufficienti per modificare il risultato finale.

Inammissibili i ricorsi di Barbera e Grasso

Il Tar ha dichiarato inammissibile il ricorso incidentale di Nicola Maria Barbera, respingendolo per il resto. Secondo i giudici, le richieste del candidato non avevano carattere meramente difensivo, ma miravano a ottenere una modifica autonoma del risultato elettorale. Le contestazioni avrebbero quindi dovuto essere presentate con un ricorso principale entro i termini previsti dalla legge. Analoga conclusione per Tindaro Grasso, primo dei non eletti nella lista “Fuori dal Coro”, che chiedeva il riconoscimento di ulteriori voti di lista e preferenze personali per ottenere un seggio in Consiglio comunale al posto di Stefano Antonio Saija. Anche in questo caso, il ricorso incidentale è stato ritenuto inammissibile, perché diretto a conseguire un vantaggio elettorale autonomo e non a difendere una posizione derivante dagli atti impugnati. Il Tar ha inoltre rilevato che, anche considerando le contestazioni prospettate, non era dimostrato in modo certo il superamento della soglia del 5% da parte della lista “Fuori dal Coro”.