8 Marzo 2023 Politica e Sindacato

Un posto all’Ars, respinto il ricorso di Genovese contro Laccoto

Il Tribunale amministrativo regionale per la Sicilia (Sezione Prima), con sentenza emessa oggi, ha dichiarato inammissibile il ricorso elettorale presentato dall’ex deputato regionale Luigi Genovese con il quale si chiedeva l’attribuzione del seggio all’Assemblea regionale siciliana, nel collegio provinciale di Messina, a danno della lista Prima l’Italia-Lega per Salvini premier che ha eletto Pippo Laccoto. I giudici amministrativi hanno dichiarato inammissibile il ricorso principale e improcedibile il ricorso incidentale”.

Il Tar presieduto da Salvatore Veneziano, consiglieri Anna Pignataro e Francesco Mulieri ha condannato Genovese al pagamento di 2.500 euro ciascuno a Laccoto e all'assemblea regionale siciliana. I legali di Genovese sono pronti a proporre appello al CGA.

Il tribunale amministrativo ha dichiarato inammissibile il ricorso in sentenza dove si legge che: "Nelle more dell’assegnazione dei seggi alle liste, Luigi Genovese, sulla scorta di presunte irregolarità presenti nei verbali di 33 sezioni delle 776 presenti nella provincia di Messina, ha chiesto all’U.C.C. di Messina di riesaminare detti verbali e di correggere l’attribuzione dei voti, in quanto detti errori sarebbero stati determinanti per l’assegnazione dei seggi alle liste partecipanti”.

"A seguito del diniego opposto da detto Ufficio - continua il Tar - Luigi Genovese ha proposto il presente ricorso al fine di ottenere la correzione, nella circoscrizione di Messina, del risultato elettorale in favore della lista n. 17, con conseguente sua proclamazione a deputato regionale, in luogo di Giuseppe Laccoto, quale primo dei candidati per cifra individuale della suddetta lista come risultante dal prospetto dell’Ufficio elettorale dell’Assessorato Regionale delle Autonomie Locali e della Funzione Pubblica. Nel caso di specie, invero, non è contestato che nelle Sezioni per le quali è lite il dato relativo al numero dei votanti coincida con quello della somma delle cifre elettorali delle liste presenti. Al fine di mantenere la predetta necessaria coincidenza numerica, il ricorrente, eventualmente, oltre a pretendere l’incremento della cifra elettorale della lista n. 17, avrebbe dovuto dimostrare il corrispondente e speculare decremento di una delle cifre di cui alla lett. b), nelle rispettive sezioni".