28 Luglio 2023 Attualità

Corsa al Rettorato, per il direttore generale la proposta del Decano è “irricevibile”

Clima rovente all'università e non solo per una questione puramente atmosferica. Lo scontro è sulle elezioni per il prossimo rettore che ricoprirà la carica fino al 2030. Da un lato il Decano Letterio Bonina che ha ribadito la necessità di eleggere il successore di Salvatore Cuzzocrea a partire da settembre, dall'altra la risposta del direttore generale Francesco Bonanno che bolla tale richiesta come "irricevibile". Quest'ultimo, in un lungo documento, ha replicato al professore Bonina chiarendo che il "decreto di indizione trasmesso il 20 luglio  risulta essere stato formato in data certamente anteriore rispetto a quella prescritta dalla legge e risulta pertanto irricevibile e trasmesso da soggetto incompetente. Sul punto, non ci si può esimere dall’evidenziare che l'art. 97 del D.P.R. n. 382/1980 – indicato nelle premesse del decreto in argomento quale fonte normativa di riferimento e rubricato Elezioni del Rettore - al comma 4, dispone: “Sei mesi prima della scadenza dei mandati le elezioni sono indette dal decano dei professori ordinari (…)”.

Bonanno ne fa una questione di tempi nella lettera rivolta allo stesso Bonina. "Ebbene, posto che il Rettore in carica è stato nominato con Decreto n. 295 del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca in data 18 aprile 2018, e la scadenza del mandato cadrà al compimento di un sessennio dalla nomina, può agevolmente rilevarsi l’omessa osservanza del predetto limite in forza della trasmissione a mezzo pec del decreto di indizione delle elezioni in data 20 Luglio 2023, ben prima delle date ricadenti nel periodo di sei mesi che legittima il Decano ad esercitare le potestà riconosciutagli dalla legge. Da ciò ne discende altresì l’esercizio di una potestà, da parte della S.V., non riconosciutale essendo certo che Lei cesserà dalla qualifica di Decano alla data del suo pensionamento, previsto per il prossimo 01.10.2023. Per quanto sopra, il decreto in argomento, risulta irricevibile, difettando in senso assoluto il potere di indizione ai sensi di quanto disposto dall'art. 97, comma 4, del D.P.R. n. 382/1980. Lo scrivente non può e non darà, dunque, seguito alla predetta diffida, cui è stato allegato il decreto di indizione delle votazioni, trattandosi di atto che non può spiegare alcuno dei suoi effetti tipici".

"Il cronoprogramma delle votazioni indicato nel Decreto in parola (venerdì 29 settembre, prima votazione - venerdì 6 ottobre 2023, seconda votazione – venerdì 13 ottobre 2023, votazione di ballottaggio) prevederebbe che le stesse si prolunghino fino alla metà del mese di ottobre, quando la S.V. (come risulta dalla nota prot. n. 6569 del 20 gennaio 2023 firmata dallo scrivente nella qualità di Dirigente ad interim Organizzazione e gestione delle risorse umane) sarà già cessato dal servizio di professore ordinario presso questo Ateneo per limiti di età con decorrenza 1° ottobre 2023. Dal superiore dato non può prescindersi al fine di evidenziare la contraddittorietà ed illogicità dell’avvio del procedimento elettorale da parte di un Decano che potrebbe non portare a termine le proprie funzioni fino alla proclamazione dell'eletto, prevista per una data successiva a quella della propria quiescenza. Il procedimento elettorale risulterebbe comunque “frazionato”: avviato da un Decano e in ipotesi di seconda votazione o ballottaggio - concluso da altro docente nuovo Decano all’epoca della conclusione delle operazioni elettorali; ipotesi, questa, mai occorsa prima e non compatibile con il dettato normativo di riferimento".

Il direttore generale evidenzia poi l'illegittimità del provvedimento. "Com’è noto, la l. n. 241/90 disciplina l’attribuzione della responsabilità nella gestione del procedimento amministrativo. Stabilisce, infatti, l’art. 4 che “(…) le pubbliche amministrazioni sono tenute a determinare per ciascun tipo di procedimento relativo ad atti di loro competenza l'unità organizzativa responsabile della istruttoria e di ogni altro adempimento procedimentale, nonché dell'adozione del provvedimento finale”. Il successivo art. 5, al comma 1, prevede che “Il dirigente di ciascuna unità organizzativa provvede ad assegnare a sé o ad altro dipendente addetto all'unità la responsabilità della istruttoria e di ogni altro adempimento inerente il singolo procedimento nonché, eventualmente, dell'adozione del provvedimento finale”.

Nel resto della missiva il direttore generale precisa inoltre che L’art. 2 del Regolamento per l’Elezione del Rettore, dopo aver individuato gli aventi diritto al voto, al comma 1, recita: “Hanno la legittimazione elettorale attiva, relativamente ai soggetti indicati alle lettere a), b), c) e d) e agli assegnisti di cui alla lettera e), coloro che siano in servizio un giorno prima della data fissata per le elezioni nel decreto di indizione. Hanno la legittimazione elettorale attiva gli studenti, i dottorandi e gli specializzandi regolarmente iscritti, in regola con il pagamento della prima rata delle tasse universitarie dell’anno accademico un giorno prima della data fissata per le elezioni nel decreto di indizione”. La predetta disposizione va letta in maniera coordinata con l’art. 53 dello Statuto, secondo cui “L’anno accademico ha inizio il primo ottobre ed ha termine il trenta settembre dell’anno seguente, fatta salva l’autonomia organizzativa delle strutture didattiche che possono deliberare un inizio anticipato dell’attività didattica”; nonché con l’art. 1, comma 17 della legge n. 230/2005, che recita: “Per i professori ordinari e associati nominati secondo le disposizioni della presente legge il limite massimo di età per il collocamento a riposo è determinato al termine dell'anno accademico nel quale si è compiuto il settantesimo anno di età, ivi compreso il biennio di cui all'articolo 16 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, e successive modificazioni, ed è abolito il collocamento fuori ruolo per limiti di età”. Appare evidente che la programmazione delle votazioni nelle date indicate dal decano risulta esattamente tra la fine dell’a.a. 2022/2023 e l’inizio del successivo anno accademico, così determinandosi un radicale cambiamento del corpo elettorale tra il primo ed il secondo turno delle elezioni. Alla luce di quanto sopra, il decreto di cui si discute, anche sotto questo profilo, risulta contraddittorio nonchè illogico, laddove prevede l’avvio del procedimento elettorale nell’imminenza di una modifica rilevante degli aventi diritto al voto".

"Pertanto, lo si ribadisce, - conclude la nota -  per le sopraindicate motivazioni e per quanto sopra argomentato, e con espressa riserva di ulteriormente dedurre in fatto e in diritto, non può darsi seguito alla predetta diffida, cui è stato allegato il decreto di indizione delle votazioni. Infine, sarà valutato l’inoltro alle Autorità competenti degli atti dalla S.V. trasmessi per le opportune determinazioni in ordine ai sollevati profili di illegittimità e invalidità degli stessi.