Decaduto il sindaco Stracuzzi. Giardini attende il commissario
La decisione non è giunta inaspettata perché l’amministrazione comunale era ben consapevole che a fine anno sarebbe potuto arrivare il verdetto e, proprio nell’ultimo periodo, ha premuto sull’acceleratore per raggiungere alcuni risultati, dall’approvazione del bilancio all’avvio dell’iter per il “Piano urbanistico generale”, quando la campagna elettorale per le Amministrative di primavera è già aperta.
Giardini Naxos comincia così il nuovo anno con il sindaco decaduto, visto che il 31 dicembre la Corte d’appello di Messina ha depositato la sentenza del ricorso presentato l’8 gennaio 2024 da Giorgio Stracuzzi, in carica dall’ottobre 2020, per chiedere l’annullamento dell’ordinanza di primo grado emessa dal Tribunale di Messina il 7 dicembre 2023, con la quale è stata dichiarata la sua decadenza dopo il ricorso depositato l’1 marzo 2022 dagli allora consiglieri di minoranza Agatino Bosco e Francesco Palumbo.
La Prima Sezione Civile, dopo la camera di consiglio del 18 dicembre con i magistrati Massimo Gullino (presidente relatore), Augusto Sabatini e Marisa Salvo (consiglieri), ha rigettato l’appello di Stracuzzi, difeso dagli avvocati Arturo Merlo e Marcello Scurria, e lo ha condannato a pagare a Bosco e Palumbo, assistiti dall’avv. Lucio Fresta, le spese di lite per 9.991 euro. Dichiarato inammissibile, invece, l’intervento in giudizio di Giuseppe Rodi, in proprio e quale rappresentante dell’associazione “Libera Voce Naxiota”, con la condanna a pagare al sindaco le spese per 4.996 euro. Dal maggio 2024 il procedimento era rimasto congelato per il pensionamento del relatore del collegio, fino a quando lo scorso 26 marzo, dopo l’istanza presentata da Rodi, è stato designato come relatore il presidente Gullino e il procedimento è ripartito.
La vicenda è legata a due incarichi affidati dal Comune di Giardini Naxos all’arch. Antonino Stracuzzi, fratello del sindaco, assegnati prima della sua elezione ma che hanno fatto comunque finire il primo cittadino in una situazione di incompatibilità, ai sensi dell’art. 61 del decreto legge 267 del 2000 (Testo unico degli Enti locali).
La Corte d’appello ha ribadito le conclusioni della prima ordinanza, stabilendo che «sebbene il giudice di primo grado abbia ritenuto che la fattispecie ricadesse nella previsione di incompatibilità sancita dalla norma statale, non vi è dubbio che la stessa ipotesi sia riconducibile anche alla previsione di ineleggibilità sancita dalla norma regionale e che anche tale situazione dovesse comportare la decadenza dall’incarico».
La sentenza è esecutiva ed entro fine mese la Regione decreterà la cessazione del sindaco e della Giunta, con la nomina di un commissario straordinario: Giorgio Stracuzzi potrebbe ricorrere in Cassazione chiedendo di sospendere la sentenza della Corte d’appello, ma potrebbero passare anche 5 o 6 mesi per avere un responso. Al momento non ha manifestato cosa fare e l’Amministrazione deciderà come muoversi all’inizio della prossima settimana.
Sulla vicenda riceviamo e pubblichiamo una nota del dr. Giuseppe Rodi:
Il 31 dicembre 2025, occasionalmente, ho appreso della decadenza del Sindaco di Giardini Naxos (ME) dott. Giorgio Salvatore Stracuzzi e della dichiarazione di inammissibilità del mio intervento (in proprio e nella qualità), ex art. 105 c.p.c., nella fase di appello. Ho ricevuto, inoltre, diversi attestati di solidarietà, sulla condanna alle spese, così come, ho ben accolto, chi ha evidenziato che nelle mie deduzioni e conclusioni, comunque, avevo ragione. Questo mi conforta notevolmente perché, prima di aprire la bocca, attivo e collego sempre il cervello. Con l’occasione, in attesa della notifica della sentenza riservando il ricorso in Cassazione, per la parte che mi riguarda, mi soffermo su elementi importanti. L'ammissibilità dell'intervento elettorale ad adiuvandum, ovvero ad opponendum (nella fattispecie), innanzi alla Corte d'Appello (o anche in sede amministrativa e/o costituzionale), dipende dalla sussistenza di un interesse attuale e concreto (non meramente riflesso) alla decisione, potendo l'interveniente impugnare autonomamente solo se l'esito del giudizio primario incide direttamente sulla sua sfera giuridica, come in caso di dichiarazione di inammissibilità del suo intervento o di condanna alle spese, altrimenti resta vincolato all'impugnazione della parte principale, salvo specifici casi di interesse autonomo, anche se la prassi mostra la declaratoria di inammissibilità di interventi tardivi. Pertanto è da considerare che: L'interveniente ad adiuvandum (che interviene per aiutare una parte) deve dimostrare un interesse qualificato, non generico, derivante dalla sua situazione giuridica. Nel caso che mi riguarda ho documentato, in atti, l’interesse proprio e diretto in quanto, oltre ad essere cittadino del Comune di Giardini Naxos, possiedo i requisiti di elettorato attivo e passivo oltre alla relativa regolare iscrizione alle liste elettorali giardinesi. Credo opportuno evidenziare come, l'art. 105 del codice di procedura civile prevede e disciplina l'intervento volontario nel processo, consentendo a un terzo di unirsi a una causa già in corso per far valere un proprio diritto connesso all'oggetto del giudizio (intervento principale/autonomo) o per sostenere le ragioni di una delle parti (intervento adesivo dipendente), se ha un interesse concreto, permettendo così di ampliare o supportare il dibattito processuale.
Mi permetto, inoltre, informare la collettività giardinese che, le associazioni dei consumatori, ovvero le associazioni che tutelano i diritti dei cittadini, come l’Associazione Libera Voce Naxiota, possono intervenire in giudizi elettorali (o più in generale in cause che toccano gli interessi collettivi dei consumatori o cittadini elettori), sia per sostenere un singolo cittadino già in causa, sia agendo autonomamente per tutelare gli interessi collettivi specialmente, proprio, quando la tutela riguarda i diritti dei consumatori intesi quali cittadini elettori. E’ opportuno ricordare come la partecipazione attiva dei cittadini, alla vita politico-elettorale, anche svolta sotto forma di associazioni, è garantita dalla Costituzione Italiana e, conseguentemente, dalla legge.
Ciò premesso attenderò la notifica della sentenza riservando, per conoscere nel dettaglio le motivazioni, riservandomi l’eventuale ricorso in Cassazione ai fini di consentire di valutare il mio legittimo intervento, ex art. 105 cpc, avendo un interesse diretto e concreto, sulla decadenza del Sindaco. Ovviamente chiederò anche la riforma della condanna alle spese. In tutta la vicenda, col sorriso sulle labbra, mi permetto dire che, la mia condanna alle spese, è minore cose del maggior e inquantificabile danno generato alla collettività, da un candidato a Sindaco che ha dichiarato la non sussistenza di una condizione di incompatibilità in calce all’accettazione della sua candidatura. Ed è ancor più grave che, nonostante fosse stato da me richiesto in passato, nessuna istituzione (Prefettura, Regione Siciliana e Segretaria Generale del Comune di Giardini Naxos), nessuna iniziativa fosse stata posta in essere. Il danno generato alla cittadinanza, e con i relativi emolumenti, dicevo, sono consistenti e, l’eventuale richiesta di risarcimento danni, sarà valutato in un altro momento.
Giardini Naxos (ME) 02.01.2026 - Dr. Giuseppe Rodi