26 Febbraio 2026 Giudiziaria

Gli “affari” di Bisognano, è «inammissibile» il ricorso della Procura

La II sezione penale della Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso della Procura di Messina contro l’ordinanza del Tribunale peloritano, datata 14 agosto 2025, che aveva portato all’arresto dell’ex collaboratore di giustizia Carmelo Bisognano e dei fratelli Antonino e Davide Giardina, tutti e tre di Mazzarrà Sant’Andrea. I giudici hanno confermato l’esclusione dell’aggravante del metodo e della finalità mafiosa nell’ambito di un procedimento per intestazione fittizia di beni che si sta celebrando al Tribunale di Barcellona. La decisione è stata assunta dopo l’udienza del 10 febbraio.

Il procedimento riguarda Antonino Giardina, indagato per il reato di cui agli articoli 110 e 512-bis del Codice penale, insieme ad altri due imputati, tra i quali figura Carmelo Bisognano, ex collaboratore di giustizia ed ex boss della costola mafiosa dei cosiddetti “mazzarroti”, storicamente collegata alla famiglia mafiosa dei barcellonesi, e Davide Giardina, indicato dagli inquirenti come prestanome. Secondo l’impostazione accusatoria, Bisognano, che è difeso dall’avvocato Fabio Repici, avrebbe operato dietro lo schermo societario della A.gi.la. s.r.l., subentrata alla precedente impresa Pretoria dopo che quest’ultima era stata colpita da un’interdittiva antimafia, avvalendosi della collaborazione dei fratelli Giardina per mantenere il controllo di attività economiche ritenute strategiche sul territorio.

Nel ricorso la Procura aveva sostenuto che la motivazione sull’esclusione dell’aggravante mafiosa era apparente, illogica e omissiva. In particolare, l’accusa aveva valorizzato alcune conversazioni intercettate dalle quali sarebbe emersa la sudditanza di Davide Giardina nei confronti di Bisognano, descritto come figura di riferimento della mafia barcellonese, ritenendo che tale rapporto fosse sufficiente a integrare sia l’utilizzo del metodo mafioso sia la finalità di agevolazione dell’organizzazione criminale. La Cassazione ha respinto queste argomentazioni, ribadendo i limiti del giudizio di legittimità in materia di misure cautelari e aggravanti: “il Tribunale di Messina ha spiegato in modo puntuale le ragioni per cui l’aggravante di cui all’articolo 416-bis.1 non poteva ritenersi sussistente né sotto il profilo del metodo mafioso né sotto quello della finalità di agevolazione”.