L’inchiesta sul caporalato a Barcellona, scarcerati Marchetta e Biondo
Il Tribunale del riesame di Messina, su rinvio della Corte di Cassazione, ha rimesso ieri in libertà Maurizio Sebastiano Marchetta e Salvatore Biondo, proprietari della società “Sikelia Oil s.r.l.” operante nel settore della distribuzione carburanti a Barcellona Pozzo di Gotto. Entrambi erano stati raggiunti il 13 ottobre 2025 da un provvedimento del Gip del Tribunale, Giuseppe Caristia, nell’ambito dell’inchiesta sul presunto sfruttamento della manodopera di 9 lavoratori. Con quel provvedimento erano stati disposti nei loro confronti gli arresti domiciliari con divieto di comunicazione, misura, questa, adesso revocata, con contestuale motivazione dal collegio giudicante presieduto dalla dottoressa Maria Vermiglio. La decisione dei giudici è maturata su un unico punto, indicato dalla Corte di Cassazione nel disporre il rinvio per «la verifica dello stato di bisogno dei lavoratori».
Il Tribunale del riesame ha annullato, all’esito dell’udienza, l’ordinanza cautelare – così come riportato nelle motivazioni – per difetto di gravità indiziaria, ritenendo non adeguatamente integrato il requisito dello stato di bisogno, elemento centrale nella contestazione considerata assorbente rispetto alle ulteriori doglianze difensive.
Secondo il Collegio, proprio questo requisito non risulta pienamente dimostrato, tanto che ha portato i giudici a disporre l’annullamento degli arresti domiciliari per Salvatore Biondo e Maurizio Marchetta, con l’immediata liberazione, così come avevano richiesto più volte in fase di riesame dagli avvocati difensori Antonino Aloisio e Ugo Colonna. I giudici hanno richiamato il principio secondo cui lo stato di bisogno non può coincidere con la semplice necessità di lavorare o con una generica difficoltà economica. Per integrare il quadro indiziario richiesto dalla norma, occorre invece una condizione di grave difficoltà, tale da ridurre concretamente la libertà di scelta del lavoratore e da indurlo ad accettare condizioni particolarmente svantaggiose. Nel riesaminare gli atti, dopo il rinvio della Cassazione, il Tribunale del riesame ha ritenuto che le risultanze investigative non consentissero di affermare, con la necessaria concretezza, che i dipendenti si trovassero in una situazione di bisogno rilevante ai fini dell’ipotesi contestata. Sono state valutate le conversazioni intercettate, comprese quelle in cui alcuni lavoratori manifestavano timori per un possibile licenziamento o rappresentavano difficoltà legate alle esigenze quotidiane. Ma tali elementi, per i giudici, non bastano a dimostrare una condizione di assoggettamento economico tale da integrare il requisito richiesto. Il Collegio ha inoltre valorizzato gli accertamenti patrimoniali svolti dalla Guardia di Finanza, richiamati anche dalla difesa, dai quali è emerso che i lavoratori disponevano di una pur minima condizione di autonomia, con alloggio e mezzi propri.
È stato inoltre osservato che i dipendenti risultavano regolarmente assunti e che, in caso di licenziamento, avrebbero potuto accedere agli strumenti di sostegno previsti dalla legge, oltre che far valere eventuali diritti davanti al giudice del lavoro. Da qui la conclusione del Tribunale: pur a fronte di redditi modesti e di rapporti lavorativi ritenuti problematici, non emerge in modo sufficiente quella grave vulnerabilità economica indicata dalla Cassazione come necessaria per sostenere la gravità indiziaria. Per questo motivo è stata annullata l’ordinanza cautelare e disposta l’immediata liberazione di Maurizio Sebastiano Marchetta e Salvatore Biondo.