27 Aprile 2026 Giudiziaria

Messina: la Cassazione condanna gestori di società di gioco

La Cassazione conferma la condanna per peculato nei confronti dei responsabili di una società della provincia di Messina attiva nella gestione dei giochi, per il mancato versamento di oltre 208mila euro a titolo di PREU (Prelievo Erariale Unico) e canone ADM (Agenzia delle Dogane e dei Monopoli).

Come riporta Agipronews, la sentenza conferma la decisione del Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto del 14 settembre 2023, poi validata dalla Corte di appello di Messina il 9 giugno 2025. I ricorrenti avevano contestato in particolare l’applicazione della normativa sul cosiddetto “prelievo forzoso”, sostenendo che la disciplina fosse stata introdotta solo successivamente ai fatti contestati e quindi non fosse applicabile retroattivamente.

La Suprema Corte ricostruisce invece il quadro normativo richiamando la legge 23 dicembre 2014, n. 190 (Legge di Stabilità 2015), che aveva già introdotto il cosiddetto “prelievo forzoso” di 500 milioni di euro a carico dell’intera filiera del gioco. Tale misura non costituiva “un nuovo tributo, ma una riduzione straordinaria dei compensi di concessionari e gestori”.

Successivamente, la legge di stabilità 2016 (legge 28 dicembre 2015, n. 208) non ha introdotto un nuovo obbligo, ma ha confermato il prelievo e chiarito le modalità di ripartizione interna tra concessionari, gestori ed esercenti, ribadendo il ruolo del concessionario quale soggetto tenuto al versamento allo Stato, con diritto di rivalsa.

“Diversi dal prelievo forzoso devono considerarsi il PREU (Prelievo Erariale Unico) – imposta sui consumi proporzionale alle giocate – e il canone ADM – onere concessorio legato al diritto di gestire il servizio di gioco per conto dello Stato.

Il primo grava sul giocatore ed è versato dal gestore; il secondo sul concessionario, ma solitamente è caricato come costo sugli altri operatori della filiera.” Per questo motivo, la Cassazione afferma che, già all’epoca dei fatti contestati – collocati nel gennaio 2016 – l’obbligo era pienamente operativo e conosciuto dagli operatori del settore.

Nella sentenza si legge che la normativa successiva “non modificava tale assetto normativo”, ma si limitava a precisarne i criteri applicativi, confermando un sistema già vigente. La società, tuttavia, non aveva provveduto ai versamenti dovuti, risultando “completamente inadempiente” nonostante le ripetute diffide del concessionario.

La Corte sottolinea inoltre che non era stato versato “nemmeno parte del tributo”, elemento ritenuto significativo ai fini della responsabilità.

Sul piano giuridico, i giudici ribadiscono che “sin dal momento della giocata dell’utente, le somme riscosse appartengono all’Erario”. Ne consegue che il gestore opera su somme di natura pubblica e il loro trattenimento integra un “mutamento illecito del possesso” che rivela la volontà di appropriarsi del denaro, condotta compatibile con il reato di peculato.