La Cassazione annulla il “no” dei giudici alla revisione del processo per Mazzagatti
Annullamento senza rinvio. Ha deciso così la Cassazione, che ha accolto il ricorso presentato dagli avvocati Franco Scattareggia e Franco Coppi, contro la decisione della corte d’appello di Catanzaro con cui era stata dichiarata inammissibile l’istanza di revisione di un processo avanzata da Pietro Nicola Mazzagatti, l’esponente mafioso di S. Lucia del Mela considerato dalla Distrettuale antimafia di Messina “intraneo” a Cosa nostra barcellonese. I legali di Mazzagatti avevano infatti presentato nel 2024 un’istanza per ottenere la revisione della sentenza di condanna a 8 anni e 6 mesi della corte d’appello di Reggio Calabria nel 2016, divenuta definitiva nel 2017, per l’estorsione aggravata in concorso ai danni della società Cogemar. Si tratta di un troncone della vicenda processuale legata all’operazione antimafia “Sistema”. Nell’istanza di revisione gli avvocati avevano sostenuto “l’inconciliabilità di giudicati” rispetto alla sentenza della corte d’appello di Reggio Calabria con la quale era stato assolto un altro imputato, per il quale si era proceduto separatamente con il giudizio abbreviato. La corte d’appello di Catanzaro invece, pronunciandosi sull’istanza di revisione, l’aveva ritenuta inammissibile in quanto il contrasto tra le decisioni sarebbe stato il prodotto secondo i giudici “di difformi valutazioni della medesima vicenda storica, che non si presta ad essere superato con l’istituto della revisione”. Contro il rigetto avevano quindi proposto ricorso per Cassazione gli avvocati Scattareggia e Coppi, ragionando sui concetti di violazione di legge e vizi di motivazione: secondo loro in sintesi la corte d’appello di Catanzaro aveva ritenuto insussistenti le condizioni per il processo di revisione nei casi di inconciliabilità di due decisioni di natura logica, nonostante nel caso di Mazzagatti l’inconciliabilità attenesse alla ricostruzione del fatto storico. E la Cassazione ha dato loro ragione, accogliendo il ricorso e annullando senza rinvio l’ordinanza di inammissibilità, con la trasmissione degli atti alla corte d’appello di Catanzaro. Ricordando che “l’annullamento in sede di legittimità della dichiarazione di inammissibilità dell’istanza di revisione, adottata con procedura “de plano”, vincola i giudici d’appello a dare corso al giudizio di revisione con il decreto di citazione a giudizio”.