Le tangenti “occulte” al Cas: i perché del nuovo processo
C’è in sostanza una «insufficiente descrizione del fatto accertato». È questo forse il perno centrale della sentenza con cui a maggio la 6° sezione penale della Cassazione ha annullato con rinvio la sentenza d’appello a carico dell’ex vice presidente del Cas Nino Gazzara, per la vicenda delle tangenti “occulte” sotto forma di consulenze che avrebbe incassato secondo l’accusa dalla Condotte d’Acqua Spa-Astaldi, nella gara d’appalto per l’affidamento dei lavori di tre lotti dell’autostrada Siracusa-Gela, tra il 2014 e il 2015. Una sentenza che nel settembre del 2025 aveva stabilito una condanna a 3 anni a carico dell’ex parlamentare di FI, il quale in secondo grado era stato l’unico ad essere condannato, anche se con una riduzione rispetto al primo grado dalla pena iniziale di 6 anni e 6 mesi.
Ora che sono state depositate le motivazioni sappiamo che i giudici romani hanno accolto il ricorso presentato dai suoi legali, gli avvocati Tommaso Autru Ryolo e Giovanni Calamoneri, in riferimento al primo e del terzo motivo di ricorso che evidenziavano proprio il concetto di “indeterminatezza” del fatto contestato in sentenza, e hanno considerato assorbito il settimo motivo di ricorso che era relativo al trattamento sanzionatorio.
Scrivono tra l’altro i giudici rimani nelle motivazioni, che nella sentenza d’appello annullata «si è in presenza, dunque, di una insufficiente descrizione del fatto accertato, che impedisce di apprezzarne in modo compiuto l'esistenza, i caratteri, la contrarietà o meno ai doveri di ufficio delle condotte di Gazzara. Il che impedisce di apprezzare la loro contrarietà o meno al dovere di ufficio e, prima ancora, l’esistenza di una relazione sinallagmatica tra dette condotte e le utilità ricevute tramite Pachira Partners».