21 Gennaio 2026 Giudiziaria

Le motivazioni della sentenza, Loggia Ungheria: ”Davigo non poteva divulgare fatto coperto da segreto investigativo”

Piercamillo Davigo, secondo quanto affermato nelle motivazioni della sentenza dell’appello-bis, “non poteva divulgare un fatto coperto da segreto investigativo ergendosi, senza alcuna legittimazione, a paladino della legalità”. Con questa valutazione i giudici hanno ribadito, il 29 ottobre scorso, la condanna a un anno e tre mesi nei confronti dell’ex magistrato di Mani Pulite per rivelazione del segreto d’ufficio, con riferimento alla vicenda dei verbali sulla presunta loggia Ungheria, la cui esistenza è stata successivamente esclusa in un diverso procedimento. Davigo era accusato, in particolare, di aver riferito “in violazione dell’obbligo di segretezza e al di fuori di una formale procedura, al primo Presidente della Corte di Cassazione Pietro Curzio dell’esistenza di atti di un’indagine penale presso la Procura di Milano, nell’ambito della quale l’avvocato Piero Amara aveva riferito dell’esistenza di una loggia coperta in cui sarebbero stati implicati numerosi esponenti delle istituzioni”. Tra i destinatari di quella rivelazione figurava anche il consigliere Sebastiano Ardita, difeso dall’avvocato Fabio Repici, al quale è stato riconosciuto un risarcimento pari a 20mila euro. Nel corso dell’appello, la difesa di Davigo aveva sostenuto che l’ex magistrato “si sarebbe limitato a informare i consiglieri di un fatto assolutamente vero, e cioè la pendenza di una indagine nei confronti di un consigliere per presunta partecipazione a una loggia segreta”. Una ricostruzione che la Corte d’appello di Brescia ha respinto, chiarendo che “tale assunto non corrisponde al vero perché’, nel momento in cui Davigo aveva parlato con tutti i soggetti indicati nel capo di imputazione nessun consigliere risultava indagato in relazione alle dichiarazioni dell’avvocato Amara”.