Il sequestro a Busacca, sul compenso interviene la Cassazione
Sono sollevate questioni tecniche interessanti nell’ambito dei procedimenti di prevenzione, nel ricorso che gli avvocati Salvatore Silvestro e Giovanni Cicala hanno depositato e vinto in Cassazione per una questione-satellite sulla confisca Busacca. Ovvero l’immenso patrimonio del noto imprenditore Giuseppe Busacca, il “re” delle coop sociali, che nell’ottobre del 2024 s’è visto restituire in appello tutto quello che gli era stato confiscato dai giudici del primo grado nel settembre del 2023. Al centro della vicenda le spese per l’amministrazione giudiziaria della Gab srl, una delle imprese satelliti del gruppo Busacca, e il concetto di “gestione dinamica” portata avanti dall’amministrazione giudiziaria stessa.
Il caso è nato perché la Gab srl a suo tempo, dopo la restituzione dell’intero patrimonio al gruppo, ha chiesto al giudice delegato di Messina, attraverso i due legali, che tutte le spese per l’amministrazione giudiziaria fossero imputate all’Erario, cioè allo Stato, e quindi il recupero degli “anticipi”, ovvero circa 150mila euro liquidati in corso d’opera dai conti della società stessa. Il giudice delegato ha deciso sulla questione con il cosiddetto “non provvedere”, spiegando che a suo avviso sulla materia si era già pronunciato il tribunale. Gli avvocati Silvestro e Cicala allora si sono rivolti alla Cassazione, che ha accolto il loro ricorso. E ha stabilito che «… il “non luogo a provvedere” integra, quindi, un atto abnorme, come tale da rimuovere, perché ha creato una stasi irreversibile del procedimento e perché è stato adottato dal giudice delegato in carenza del potere di emetterlo». I giudici quindi hanno annullato il provvedimento senza rinvio e hanno trasmesso gli atti al tribunale, che è l’organo che si deve occupare della questione.